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Articolo 517 Codice di procedura civile — Scelta delle cose da pignorare

Articolo 517 Codice di procedura civile — Scelta delle cose da pignorare

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della meta’.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione [ 520 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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