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Articolo 516 Codice di procedura civile — Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

Articolo 516 Codice di procedura civile — Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia [ 518, 531 1 ].

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo [ 531 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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