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Articolo 419 Codice di procedura civile — Intervento volontario

Articolo 419 Codice di procedura civile — Intervento volontario

Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13917/2017

In tema di azione di nullità per illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, è inammissibile l’intervento litisconsortile di terzi, stipulanti autonomi contratti a termine con il medesimo datore di lavoro, in quanto manca un unitario provvedimento datoriale cui connettere, sul piano del “petitum” e della “causa petendi”, un loro interesse ad intervenire nel processo, né gli stessi potrebbero subire un pregiudizio dalla pronuncia resa nei confronti del ricorrente principale.

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Cass. civ. n. 19834/2004

A norma dell’art. 419, c.p.c., nelle controversie soggette al rito del lavoro l’intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora sia tardivo, la tardività non può essere sanata dall’accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto la propria domanda, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il divieto di domande nuove; tale previsione, avendo carattere pubblicistico, è sottratta alla disponibilità dei privati, mentre non ha la medesima natura la disposizione (introdotta nell’art. 419 citato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 193 del 1983) prevedente, in caso di intervento volontario, la fissazione di una nuova udienza e la notifica della memoria dell’interveniente e del provvedimento di rifissazione alle parti originarie; con la conseguenza che, in caso di omissione degli adempimenti da ultimo ricordati, la parte nel cui interesse i suddetti sono disposti deve, a norma dell’art. 157 c.p.c., far valere la nullità derivante dalla mancata fissazione della nuova udienza nella prima difesa successiva al fatto o alla notizia di esso.

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Cass. civ. n. 12021/1998

Nel rito del lavoro, la tardività dell’intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell’integrazione necessaria del contraddittorio (art. 419 c.p.c.) non è sanata dall’accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d’ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove.

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Cass. civ. n. 5689/1991

Il provvedimento del giudice del lavoro che neghi la sussistenza delle condizioni necessarie per l’ammissibilità dell’intervento volontario del terzo (art. 419 c.p.c.) ha contenuto decisorio ma non definitivo e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

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Cass. civ. n. 3021/1990

La parte contro la quale il terzo interveniente non abbia proposto domande di sorta, avendo spiegato l’intervento (adesivo dipendente) solo per associarsi alle ragioni o alle eccezioni della medesima, non è legittimata a dolersi della violazione dell’art. 419 c.p.c. — nel testo risultante dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale pronunciatane dalla Corte cost. con sent. n. 193 del 1983 — per la mancata fissazione di una nuova udienza, non sussistendo, in ordine alla parte predetta, quell’esigenza difensiva giustificativa dell’adempimento in questione, la cui omissione configura, peraltro, nullità relativa da dedurre tempestivamente ai sensi del secondo comma dell’art. 157 c.p.c.

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