Art. 473 bis 20 – Codice di procedura civile – Intervento volontario
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo - Del processo di cognizione > Titolo IV bis - Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie > Capo II - Del procedimento > Sezione I - Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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