17 Mar Articolo 388 Codice di procedura civile — Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Posted at 10:26h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo – Del processo di cognizione > Titolo III – Delle impugnazioni > Capo III – Del ricorso per cassazione > Sezione II – Del procedimento e dei provvedimenti
Copia del dispositivo della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima . La trasmissione può avvenire anche in via telematica.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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