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Articolo 259 Codice di procedura civile — Modo dell’ispezione

Articolo 259 Codice di procedura civile — Modo dell’ispezione

All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico [ 61 c.p.c. ss. ], anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede . In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell’articolo 203.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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