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Articolo 243 Codice di procedura civile — Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

Articolo 243 Codice di procedura civile — Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5251/1986

Il giuramento decisorio deve essere verbalizzato secondo le prescrizioni dell’art. 230 c.p.c. e la sua espressione da parte del giurante non può essere riassunta e riportata nel verbale di udienza nella forma del discorso indiretto. In tal caso il giuramento è nullo e non può essere, quindi, utilizzato per la decisione della causa, mancando la garanzia dell’assoluta certezza delle parole pronunciate dal giurante.

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Cass. civ. n. 928/1946

Al giuramento suppletorio si applicano tutte le norme formali stabilite dalla legge per il giuramento decisorio.

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