17 Mar Articolo 819 bis Codice di procedura civile — Sospensione del procedimento arbitrale
Ferma l’applicazione dell’articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
- 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;
- 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
- 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell’articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e’ proposta davanti all’autorità giudiziaria.
- 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;
- 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
- 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13516/2004
Il procedimento arbitrale iniziato dopo l’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 25 è soggetto al disposto dell’art. 819 bis c.p.c., alla stregua del quale la «competenza» degli arbitri (termine adottato dal legislatore in senso atecnico, per designare il potere di giudicare attribuito agli arbitri dall’apposita convenzione) non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice; tale regola — come si desume, a fortiori dall’art. 27 della legge n. 25 del 1994, che esclude dall’ambito applicativo dell’art. 819 bis c.p.c. solo i procedimenti arbitrali ormai esauriti — si applica anche quando la causa pendente dinanzi al giudice ordinario sia stata promossa prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 25 del 1994, allorché operava l’opposta regola della vis attractiva del giudizio ordinario rispetto al procedimento arbitrale, essendo d’altra parte da escludere che l’art. 5 c.p.c. possa essere in tal caso utilmente richiamato per configurare una cristallizzazione di detta vis attractiva atteso che il citato art. 5 disciplina il momento determinante della (giurisdizione e della) competenza, quest’ultima intesa in senso proprio come complesso di criteri attinenti alla ripartizione tra i vari giudici della funzione giurisdizione, e per ciò non spiega effetto là dove, come nella specie, rilevi la (diversa) questione (di merito) concernente la potestas iudicandi degli arbitri, la cui cognizione ha fonte pattizia ed è radicata nell’autonomia privata.
Cass. civ. n. 3316/2001
La controversia rimessa ad arbitri sulla base di valida clausola compromissoria non è attratta, per ragioni di connessione, da altra causa pendente dinanzi al giudice ordinario, giusto disposto dell’art. 819 bis c.p.c., senza che spieghi, all’uopo, influenza la circostanza che, dinanzi agli arbitri, la causa sia stata già instaurata ovvero non sia ancora pendente.
Cass. civ. n. 12336/1999
Nell’ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice ordinario, anche nello stesso giudizio, più domande, di cui alcune devolute alla competenza arbitrale, non può legittimamente ritenersi esclusa, per queste ultime, la competenza arbitrale, giusta disposto della novella 5 gennaio 1994, n. 5 (art. 819 bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 6403/1996
Ai fini dell’applicazione, ai giudizi arbitrali, dell’art. 819 bis c.p.c. (introdotto dall’art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 25) – in base al quale la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice – non rientrano tra i procedimenti arbitrali in corso, cui fa riferimento la disposizione transitoria contenuta nell’art. 27, comma primo, della medesima legge, i procedimenti che si trovano nella fase di impugnazione della sentenza arbitrale dinanzi alla corte di appello, ex art. 828, comma primo, c.p.c.
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