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Articolo 818 Codice di procedura civile — Provvedimenti cautelari

Articolo 818 Codice di procedura civile — Provvedimenti cautelari

Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari [ 670 ss.; c.c. 2095 ], salva diversa disposizione di legge.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10862/1994

La parte vittoriosa nel giudizio arbitrale che nel giudizio di impugnazione del lodo chieda il rigetto dell’impugnazione può chiedere all’istruttore un sequestro conservativo, atteso che il giudizio di impugnazione del lodo è attribuito alla competenza del giudice che sarebbe stato competente per l’appello verso la sentenza, se per la causa decisa fosse stato competente il giudice ordinario (art. 828, comma 2, c.p.c., nel testo precedente all’entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994) e che è pertanto applicabile l’art. 673, comma 2, c.p.c., a tenore del quale (con disposizione che deroga al divieto di domande nuove in appello) l’istanza di sequestro conservativo può essere proposta al giudice di appello.

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