Avvocato.it

Articolo 795 Codice di procedura civile — Espropriazione

Articolo 795 Codice di procedura civile — Espropriazione

Se è fatta istanza di espropriazione [ c.c. 2891, 2898 ], il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente.

Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 19305/2013

In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall’art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l’espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall’acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell’art. 795 c.p.c., il giudice al quale l’istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, è già un provvedimento del giudice dell’esecuzione, soggetto al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell’attitudine alla definitività, derivandone l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze