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Articolo 721 Codice di procedura civile — Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso

Articolo 721 Codice di procedura civile — Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso

I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del c.c. sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[ 737 ], su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1906/1974

La mancanza assoluta di notizie in ordine ad un soggetto allontanatosi dal luogo del suo ultimo domicilio (an et ubi sit) determina una paralisi di attività per chi vanta diritti o abbia aspettative nei confronti dello scomparso, privo di un rappresentante legale o di un procuratore. A tale situazione è possibile ovviare soltanto attraverso l’emanazione del provvedimento di nomina del curatore speciale, a norma del combinato disposto degli artt. 48 comma primo c.c. e 721 c.p.c., nei cui confronti è consentito instaurare un regolare rapporto processuale.

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