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Articolo 699 Codice di procedura civile — Istruzione preventiva in corso di causa

Articolo 699 Codice di procedura civile — Istruzione preventiva in corso di causa

L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzioneo la sospensione del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 312/1976

L’art. 699 c.p.c., prescrivendo che nel caso di richiesta di accertamento tecnico preventivo avanzata in corso di giudizio, il giudice provveda con ordinanza, esclude che in tal caso si possa provvedere anche con decreto, che è previsto, invece, dall’art. 697 c.p.c. per la decisione sulla richiesta di accertamento tecnico preventivo proposta prima del giudizio, nell’ipotesi del concorso dell’eccezionale urgenza. La conseguente nullità dell’atto processuale, però, non può essere pronunziata quando il provvedimento di cui all’art. 699 c.p.c. — sia pure irritualmente emesso con la forma del decreto — abbia raggiunto egualmente il suo scopo, ai sensi dell’art. 156 ult. parte c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio. (Nella specie, il decreto era stato notificato all’altra parte che aveva, così, potuto partecipare, con l’assistenza del proprio consulente, alle operazioni peritali. Il giudice del merito riteneva inoperante la nullità. La S.C. ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima).

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Cass. civ. n. 1280/1972

Anche nel giudizio possessorio è proponibile la domanda di risarcimento dei danni, per responsabilità processuale aggravata, in quanto tali danni possono essere accertati e liquidati soltanto con la sentenza che accerta la colpa nell’azione o nell’eccezione.

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Cass. civ. n. 72/1972

Competente a provvedere sull’istanza di istruzione preventiva presentata in corso di causa è l’istruttore, oppure, se questi non è ancora designato o se il processo è sospeso o interrotto, il presidente del tribunale o della corte di appello.

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Cass. civ. n. 240/1966

Deve ritenersi conforme al rito il provvedimento reso dalla corte di appello sull’istanza di istruzione preventiva, proposta anteriormente alla impugnazione del lodo arbitrale, qualora, nelle more, tale impugnazione sia stata proposta. Per tal caso si rende applicabile, infatti, il disposto dell’art. 699 c.p.c., perché la competenza dell’istruttore, anche in appello, non esclude quella del collegio. Inoltre non ha rilievo la mancata dichiarazione di ammissibilità del mezzo istruttorio, prescritta dall’art. 698 c.p.c., quando l’apprezzamento del giudice in proposito risulti indirettamente dall’averne egli esaminato l’esito.

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