Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 312 del 30 gennaio 1976

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 312 del 30 gennaio 1976

Testo massima n. 1

L’art. 699 c.p.c., prescrivendo che nel caso di richiesta di accertamento tecnico preventivo avanzata in corso di giudizio, il giudice provveda con ordinanza, esclude che in tal caso si possa provvedere anche con decreto, che è previsto, invece, dall’art. 697 c.p.c. per la decisione sulla richiesta di accertamento tecnico preventivo proposta prima del giudizio, nell’ipotesi del concorso dell’eccezionale urgenza. La conseguente nullità dell’atto processuale, però, non può essere pronunziata quando il provvedimento di cui all’art. 699 c.p.c. — sia pure irritualmente emesso con la forma del decreto — abbia raggiunto egualmente il suo scopo, ai sensi dell’art. 156 ult. parte c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio. [ Nella specie, il decreto era stato notificato all’altra parte che aveva, così, potuto partecipare, con l’assistenza del proprio consulente, alle operazioni peritali. Il giudice del merito riteneva inoperante la nullità. La S.C. ha confermato la decisione, enunziando il principio di cui in massima ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze