Art. 124 – Codice di procedura civile – Interrogazione del sordo e del muto
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo - Disposizioni generali > Titolo VI - Degli atti processuali > Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti > Sezione I - Degli atti in generale
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.