Art. 109 – Codice di procedura civile – Estromissione dell’obbligato
Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.
Massime correlate
Cass. civ. n. 18740/2003
Qualora l'originario attore riconosca il fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dedotta parte della convenuta, e chieda di essere estromesso dal giudizio, si ha una rinunzia all'azione, disciplinata dall'art. 306 c.p.c., che può dar luogo non ad estromissione dal giudizio, ma all'estinzione del giudizio stesso in caso di accettazione da parte del convenuto e previa offerta di rimborso delle spese di giudizio. L'estromissione, ex art. 109 c.p.c., ricorre invece nella diversa ipotesi in cui due o più soggetti richiedano l'adempimento di una stessa obbligazione nei confronti di una medesima persona, che non contesti di dovere la prestazione, ma si dichiari disponibile ad eseguirla in favore di chi risulterà averne diritto all'esito del giudizio.
Cass. civ. n. 745/2000
In caso di estromissione da parte del giudice di primo grado dell'obbligato solidale a titolo autonomo, l'attore che non abbia proposto appello nei suoi confronti non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di appello essendo la questione anzidetta coperta da giudicato.
Cass. civ. n. 596/1980
La domanda di revindica proposta con la connessa declaratoria di inefficacia nei confronti del rivendicante di un contratto di compravendita del bene rivendicato intercorso tra il convenuto ed un terzo, non importa un litisconsorzio necessario nei confronti di quest'ultimo ove questi non sia più nel possesso o nella detenzione del bene. E, pertanto, ove tale terzo sia stato estromesso dal giudizio di primo grado, il contraddittorio non deve essere integrato nei suoi confronti a norma dell'art. 331 c.p.c.
Cass. civ. n. 3502/1978
Allorché in sede di opposizione all'esecuzione sia chiamata in giudizio l'amministrazione dello Stato per comunanza di causa, il giudice superiore, cui l'intera causa sia stata trasferita secondo le regole del Foro dello Stato, ove si verta in materia tributaria, resta investito della originaria controversia anche se in prosieguo sia disposta la sua separazione dalla causa in cui è parte l'amministrazione.
Cass. civ. n. 1690/1978
Il provvedimento giudiziale ex artt. 8 e 9 della L. n. 898 del 1970, con il quale viene ordinato agli enti previdenziali o ad altri terzi, tenuti a corrispondere somme all'obbligato per l'assegno di divorzio, di versare parte di dette somme direttamente ad altre persone, deve essere adempiuto nel momento in cui tale provvedimento, divenuto esecutivo, sia notificato ai predetti enti o terzi, o sia stato da essi accettato o conosciuto; prima di tale momento il terzo debitore è tenuto a pagare a persone diverse dal titolare del diritto solo se nel corso del giudizio sia emesso al riguardo un provvedimento provvisoriamente esecutivo, con il quale — analogamente a quanto stabilito dall'art. 109 c.p.c. — può anche ordinarsi il deposito delle somme fino a che non sia stabilito a quali parti e in che proporzione spettino le somme stesse.
Cass. civ. n. 252/1978
La competenza del foro erariale, una volta chiamata in causa la pubblica amministrazione, rimane ferma anche in caso di estromissione della stessa.
Cass. civ. n. 3771/1977
All'ipotesi di rimessione della causa dal giudice d'appello al primo giudice, che si realizza per essere stata illegittimamente estromessa dal giudizio di primo grado una parte necessaria del processo, è assimilabile l'ipotesi in cui il primo giudice abbia, con sentenza non definitiva, respinto la domanda di una parte ritenendone erroneamente la carenza di legittimazione ed abbia poi proseguito il giudizio di merito nei confronti delle altre parti in condizioni di contraddittorio non integro. Anche in questa seconda ipotesi, pertanto, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Cass. civ. n. 1833/1976
La pronuncia con la quale il giudice di primo grado «estrometta dal giudizio» uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, nonostante l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'azione; ne consegue che il giudice di appello, che ritenga non corretta detta pronuncia, deve trattenere la causa e giudicare nel merito, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Cass. civ. n. 338/1974
A differenza dell'estromissione disposta dall'istruttore con ordinanza ai sensi degli artt. 108, 109 e 111 c.p.c., quella disposta con la sentenza, relativamente ad una parte, nel presupposto che nei suoi confronti mancano le condizioni dell'azione ex adverso proposta, equivale ad una pronunzia assolutoria di merito.