17 Mar Articolo 90 Codice di procedura civile — Onere delle spese
Posted at 10:20h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Primo – Disposizioni generali > Titolo III – Delle parti e dei difensori > Capo IV – Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
[ Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice [ disp. att. 38, 39 ]. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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