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Articolo 50 quater Codice di procedura civile — Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Articolo 50 quater Codice di procedura civile — Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

Le diposizioni di cui agli articoli 50bis e 50ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice . Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 28040/2008

L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita ), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla.

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Cass. civ. n. 12206/2007

L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità derivata da quegli atti che l’hanno preceduta, con la conseguenza che non appare possibile ipotizzare nel riportato caso una rinuncia tacita ad opporre il vizio del provvedimento prima della sua emissione con riferimento all’acquiescenza prestata ad atti prodromici e, neppure, ravvisare un nesso eziologico tra il comportamento omissivo di una o di entrambe le parti e la violazione da parte del tribunale dell’obbligo di verificare, all’atto della decisione, le norme che regolano la propria composizione. (Nella specie, in relazione ad un ricorso avverso decisione del tribunale in composizione collegiale resa a seguito di opposizione a decreto di liquidazione di compensi in favore di c.t.u., la S.C. ha rigettato l’argomentazione dei controricorrenti, secondo cui si sarebbe dovuto intendere che la ricorrente, originaria opposta, non avendo formulato alcuna riserva sulla costituzione del tribunale, avesse accettato la collegialità del giudice dinanzi al quale era stata evocata, così rinunciando a far valere il vizio della decisione derivante dalla costituzione del tribunale). (Mass. redaz.).

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Cass. civ. n. 11288/2007

L’inosservanza delle disposizioni dettate dall’art. 50 bis c.p.c. sulla composizione collegiale del tribunale(nella specie relativamente a causa di riduzione per lesione di legittima) determina, ai sensi dell’art. 50 quater, una nullità da fare valere, secondo quanto previsto dall’art. 161 c.p.c., con i motivi di gravame.

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Cass. civ. n. 12174/2005

La norma dell’art. 50 bis c.p.c., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all’interno del medesimo tribunale, e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio, determina — secondo quanto prevede l’art. 50 quater c.p.c. — una nullità da far valere ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c. con i motivi di gravame. L’accertamento, da parte del giudice d’appello, dell’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non rientra fra le tassative ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

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Cass. civ. n. 6071/2005

Allorquando una controversia che, per effetto del disposto dell’art. 244 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (a mente del quale «le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono attribuite al Tribunale in composizione monocratica»), avrebbe dovuto svolgersi davanti al tribunale in composizione monocratica (nella specie, opposizione avverso la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, comma sesto, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), si svolga invece dinanzi al tribunale in composizione collegiale, si verifica una nullità del procedimento, regolata dall’art. 50 quater c.p.c., in forza del quale le disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale, di cui agli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c., non si considerano attinenti alla costituzione del giudice; ne consegue che la nullità suddetta è sottoposta alle sanatorie generali previste dall’art. 157 c.p.c., tra le quali quella determinata dall’acquiescenza manifestata dalla parte interessata a dedurle. (Nella specie, trattato il ricorso in opposizione avverso la revoca del permesso di soggiorno dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica e non avendo la parte nulla eccepito al riguardo, la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso proposto avverso il decreto della corte d’appello in sede di reclamo, ha ritenuto che fosse preclusa in tale sede la possibilità di dedurre la nullità perché sanata per acquiescenza).

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