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Articolo 50 bis Codice di procedura civile — Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Articolo 50 bis Codice di procedura civile — Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

Il tribunale giudica in composizione collegiale:

  1. 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto ;
  2. 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [ al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, ] e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
  3. 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
  4. 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
  5. 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi ;
  6. 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
  7. 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 ;
  8. 7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

  1. 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto ;
  2. 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [ al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, ] e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
  3. 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
  4. 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
  5. 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi ;
  6. 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
  7. 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 ;
  8. 7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24684/2013

La controversia avente ad oggetto l’azione di risarcimento del danno, promossa dal socio di una società personale nei confronti di un altro socio per comportamenti asseritamente illeciti di quest’ultimo, non integra la fattispecie dell’art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.

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Cass. civ. n. 28867/2011

L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale non sussiste, ai sensi dell’art.50-bis, primo comma, n.5, cod. proc civ., allorchè il tribunale, in composizione monocratica, abbia reso la pronuncia sull’azione – nella specie, del curatore fallimentare – volta alla dichiarazione di nullità del solo contratto d’acquisto delle azioni proprie, vietato dall’art. 2357 c.c., e non anche della delibera dell’assemblea o del consiglio di amministrazione che abbia autorizzato detto acquisto, la cui impugnazione è riservata al tribunale in composizione collegiale.

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Cass. civ. n. 9615/2010

La controversia avente ad oggetto l’azione di risarcimento del danno proposta da un socio di una società di persone nei confronti degli altri soci per comportamenti asseritamente illeciti di questi ultimi non rientra nella previsione di cui all’art. 50 bis, n. 5 c.p.c., e pertanto non dev’essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, atteso che in tale giudizio gli altri soci, anche quando costituiscono la maggioranza, non rappresentano la società, e le delibere assembleari, pur costituendo la fonte della controversia, non ne rappresentano l’oggetto specifico, nè di esse si chiede l’annullamento, ma si inseriscono nel quadro processuale solo in via incidentale per giustificare la responsabilità dei soci in quanto tale.

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Cass. civ. n. 4245/2010

A norma dell’art. 50 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il procedimento di scioglimento della comunione è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica, non rientrando tra quelli per i quali è prevista riserva di collegialità; pertanto, ove il giudice istruttore provveda con ordinanza sulla vendita nonostante siano sorte contestazioni al riguardo, il relativo provvedimento è pronunciato da un organo avente in ogni caso potere decisorio e pur non avendo la forma di sentenza di cui al secondo comma dell’art. 788 c.p.c., ne ha comunque il contenuto, onde lo strumento di impugnazione esperibile avverso di esso è l’appello, e non il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost

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Cass. civ. n. 19892/2005

L’elencazione delle controversie per le quali è stabilito che il tribunale giudica in composizione collegiale, quale contenuta sia nell’art. 48, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941, nel testo modificato dall’art. 88 della legge n. 353 del 1990, n. 353, in vigore sino al 1 giugno 1999, sia nell’art. 50-bis, secondo comma, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 51 del 1998, ha carattere tassativo e, conseguentemente, nel giudizio relativo all’azione revocatoria fallimentare ex art. 64 L. fall. il tribunale giudica in composizione monocratica, in quanto detto giudizio non è menzionato tra quelli che dette norme riservano al tribunale in composizione collegiale, poichè esso non rientra tra i giudizi di «revocazione» menzionati da dette norme, che riguardano esclusivamente le cause aventi ad oggetto l’azione revocatoria del credito ammesso al passivo per effetto di dolo o di errore essenziale (art. 102 L.fall.), che, insieme con le cause di opposizione ed impugnazione e con quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti compongono il quadro delle controversie riservate alla decisione del tribunale in composizione collegiale, che devono essere mantenute distinte dalle cause dirette ad ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori concorsuali (artt. 44, 64 e 66 L.fall.).

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