17 Mar Articolo 27 Codice di procedura civile — Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione
Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma [ 28, 618bis ] . Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [ 617 ] è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 186/1998
La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell’una e nell’altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all’art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27 comma primo e 615 comma primo c.p.c., al giudice del luogo dell’esecuzione competente per materia e per valore.
Cass. civ. n. 2427/1996
Nel caso di esecuzione immobiliare che l’amministrazione finanziaria intraprenda a carico del proprietario del bene per Invim da altri dovuta, l’opposizione proposta da detto proprietario, al fine di sostenere l’improcedibilità dell’azione per omessa notifica del titolo e del precetto, ovvero per inesistenza degli stessi, resta nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi, non all’esecuzione, perché non coinvolge l’an od il quantum della pretesa del creditore, e, pertanto, rimane soggetta alle ordinarie regole di competenza, sottraendosi all’applicazione delle disposizioni speciali dell’art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
Cass. civ. n. 7086/1995
Appartiene al pretore, in funzione di giudice del lavoro, a norma degli artt. 618 bis e 409, n. 5, c.p.c., la competenza a conoscere delle opposizioni all’esecuzione — così come delle opposizioni agli atti esecutivi proposte dopo l’inizio dell’esecuzione (art. 27, secondo comma, c.p.c.) — qualora la controversia si riferisca ad aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che siano estranei alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, crediti di medici e biologi dipendenti di una Usl per corrispettivi di prestazioni svolte in regime di plus orario, liquidate con decreto ingiuntivo, emesso dal giudice ordinario, munito di clausola di provvisoria esecuzione).
Cass. civ. n. 6557/1994
In forza del combinato disposto degli artt. 7 e 8, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, i giudizi relativi a procedimenti di esecuzione per i quali la prima di tali norme esclude l’operatività del foro erariale sono quelli concernenti la validità formale del procedimento (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c.p.c.) o l’eventuale coinvolgimento di beni di soggetti estranei all’esecuzione (opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.) o contestazioni insorte intorno alla dichiarazione del terzo pignorato (art. 548 c.p.c.), vale a dire situazioni che prescindono dall’an e dal quantum della pretesa tributaria. Rientrano, invece, nella regola del foro erariale le controversie, insorte in executivis, concernenti tale pretesa, come le opposizioni all’esecuzione diretta a contestare il fondamento della pretesa tributaria (e non l’impignorabilità dei beni o situazioni ugualmente estranee a tale pretesa).
Cass. civ. n. 10083/1990
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la competenza per territorio, inderogabilmente fissata in base al luogo della esecuzione medesima (artt. 27 e 28 c.p.c.), non può essere declinata, in favore di altro giudice preventivamente adito con opposizione al precetto, dato che le disposizioni dell’art. 39 secondo comma c.p.c., in tema di continenza, non trovano applicazione quando detto altro giudice difetti di competenza, sulla causa introdotta successivamente, per ragioni inderogabili di territorio.
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