Art. 176 – Codice della strada – Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186.

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11686/2016

Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi, al termine di un viaggio in autostrada, non provveda al pagamento del pedaggio, dichiarandosi impossibilitato ad adempiere, essendo sufficiente, quanto alla dissimulazione dello stato di insolvenza, anche il silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all’ingresso in autostrada.

Cass. pen. n. 26289/2007

Integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera.

Cass. civ. n. 16573/2006

Interna di circolazione stradale, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall’art. 176, comma primo, lett. a) del - Codice della strada si applica anche alle manovre eseguite nello spazio adiacente al casello autostradale, sia anteriore che posteriore, trattandosi di zona strettamente pertinente all’autostrada.

Cass. civ. n. 9059/2001

In tema di circolazione di autoveicoli, la sanzione amministrativa di cui all’art. 176, comma diciannovesimo, c.d.s., prevista a carico di chi abbia invertito il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli autostradali, non è applicabile nel caso in cui il fatto sia stato commesso nell’area antistante il casello autostradale, che non può qualificarsi, in particolare, come svincolo, cioè come intersezione a livelli sfalsati, tale da non consentire il passaggio da una corsia di marcia all’altra. Né rileva, ai fini dell’applicabilità, nella descritta ipotesi, della sanzione di cui al citato art. 176, comma diciannovesimo, c.d.s., la presenza, nell’area antistante il casello, del cartello di preavviso di inizio di autostrada, che non è equiparabile, agli effetti del comportamento imposto all’utente, a quello di inizio di autostrada.

Cass. civ. n. 3446/2001

Il piazzale, dotato di recinzione, antistante il casello di uscita dell’autostrada, costituisce la parte finale di uno «svincolo» autostradale e l’inversione su di esso del senso di marcia del veicolo integra la violazione dell’art. 176, comma primo, lett. a) del c.d.s., sanzionata dal comma diciannovesimo del medesimo articolo.

Cass. pen. n. 6167/1999

Ai fini del divieto di inversione di marcia di cui all'art. 176, comma primo, lett. a) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la zona di carreggiata antistante o retrostante il casello autostradale non può essere considerata autostrada qualora preceduta soltanto dal segnale di «preavviso» di inizio autostrada e non già da quello, specifico di «inizio o fine autostrada». (Fattispecie in cui il tratto di strada in cui è stata effettuata l’inversione del senso di marcia era caratterizzato, oltre che dalla predetta segnaletica, da corsie delimitate soltanto da linee discontinue senza separazione alcuna nemmeno con barriere mobili ed erano presenti altri segnali di preavviso di intersezione con la viabilità ordinaria, segnaletica orizzontale indicante l’approssimarsi dell’autostrada, nonché segnaletica verticale indicante l’approssimarsi dell’autostrada, nonché segnaletica verticale, posta in entrambe le direzione di marcia, indicante la possibilità di accesso all’unico parcheggio esistente sul lato sinistro di detta area).

Cass. pen. n. 7738/1997

Poiché l’art. 176, comma 17, del codice stradale — che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale — espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta.

Cass. pen. n. 7142/1996

Nel caso in cui un automobilista, percorso un tratto autostradale, non paghi il relativo pedaggio dichiarandosi sprovvisto di denaro, si configura il delitto di insolvenza fraudolenta, avendo egli assunto un’obbligazione dissimulando il proprio stato di insolvenza, come comprovato dal mancato adempimento; nè può ritenersi che il transito alle stazioni autostradali senza pagare l’importo dovuto non sia più preveduto come reato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice stradale che, all’art. 176, diciassettesimo comma, punisce con la sanzione amministrativa chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio: in virtù della clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato) espressamente inserita nella disposizione predetta, infatti, non può escludersi la configurabilità di un illecito penale ove, sulla base delle circostanze emerse, possa ritenersene, come nell’ipotesi predetta, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi.

Cass. pen. n. 911/1996

Il divieto di inversione di marcia in autostrada, punito dall’art. 176, primo e diciannovesimo comma, del nuovo codice stradale, non riguarda soltanto le manovre compiute nella carreggiata, bensì è operante su un’area più vasta, comprensiva sia della sede autostradale propriamente detta sia delle rampe e degli svincoli; è pertanto penalmente rilevante anche l’inversione di marcia compiuta nell’area antistante al casello, che va considerata sede autostradale, zona di svincolo e punto critico ove deve essere particolarmente garantito che la circolazione si svolga in condizioni di sicurezza e siano inibite agli utenti condotte idonee a mettere in pericolo l’incolumità delle persone e delle cose.

Cass. pen. n. 2957/1996

L’illecito amministrativo previsto dall’art. 176, comma diciassettesimo, del nuovo - Codice della strada (che punisce con sanzione pecuniaria chi pone in essere qualsiasi atto al fine di eludere, in tutto o in parte, il pagamento del pedaggio autostradale) ed il delitto di cui all’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) si trovano in rapporto di specialità, in quanto il primo contiene tutti gli elementi della fattispecie penale ed, in aggiunta, l’elemento specializzante costituito dall’inadempimento della specifica obbligazione relativa al pagamento del pedaggio per l’uso dell’autostrada. (Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che qualora la condotta dell’agente si connoti di un quid pluris — artifici, raggiri, violenza, minaccia — rispetto alla previsione normativa, trova applicazione, anche in virtù della clausola «qualora il fatto non costituisca reato» contenuta nella indicata disposizione, la corrispondente figura — art. 640 c.p., art. 268 c.p. ecc. — di illecito penale).

Cass. pen. n. 2512/1996

Il divieto di inversione di marcia di cui all’art. 176, comma primo, lett. a), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è valido per tutta la superficie stradale, quale che sia la conformazione e la denominazione dei singoli tratti compresi tra i due segnali di inizio e fine della strada o autostrada. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione del P.G. avverso la sentenza di assoluzione del l’imputata dal reato di cui all’art. 176, comma primo, lett. a), D.Lgs. citato sul rilievo che l’inversione di marcia era stata effettuata davanti alle cabine adibite al pagamento del pedaggio e, quindi, in un’area non definibile carreggiata, rampa o svincolo. La Corte di Cassazione, nell’annullarne con rinvio la decisione, ha altresì evidenziato che i caselli autostradali e le zone immediatamente circostanti fanno parte delle autostrade stesse e sono soggetti alla medesima disciplina, quale che sia la conformazione del tratto terminale (carreggiata, svincolo, rampa o altro) su cui insistono, tant’è che i segnali di inizio e fine sono posti all’esterno di tali aree (prima dell’ingresso e dopo l’uscita).

Cass. pen. n. 1939/1996

Ai fini del divieto di inversione di marcia di cui all’art. 176 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la zona di carreggiata antistante o retrostante il casello autostradale, compresa tra i segnali di inizio e fine di autostrada, non è distinguibile dalla zona di carreggiata successiva al casello di entrata o precedente quello di uscita. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato della contravvenzione p. e p. dall’art. 176, comma primo, lett. a) e 19, D.Lgs. 285/1992 emessa dal Pretore sul rilievo che l’inversione di marcia era stata eseguita all’ingresso del casello, in corrispondenza delle barriere.

Cass. pen. n. 11681/1994

In tema di omesso pagamento del pedaggio autostradale, deve ritenersi che l’inciso «salvo che il fatto costituisca reato» — contenuto nell’art. 176 comma diciassettesimo del nuovo - Codice della strada — si riferisce alla seconda delle due ipotesi disciplinata dal citato articolo, vale a dire al caso di colui che, transitando per il casello autostradale, ponga in essere atti al fine di eludere, in tutto o in parte, il pagamento del pedaggio (l’altra ipotesi riguarda il caso di colui che transiti, senza fermarsi, al casello autostradale, creando pericolo per la circolazione). Ne consegue che se gli atti al fine di non pagare il pedaggio non travalicano in una illecita condotta, il contravventore è esposto al solo pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla norma sopra indicata; se viceversa tali atti si concretano in comportamenti antigiuridici puniti dalla legge penale, il contravventore risponde del commesso reato, prescindendosi in tale ipotesi dal fatto che la sua condotta abbia o meno costituito pericolo per la circolazione. Deve pertanto ritenersi che in detta ipotesi il comportamento necessario per configurare un reato è costituito da un quid pluris rispetto al mero transito attraverso il casello senza fermarsi e pagare il dovuto pedaggio, come, ad esempio, formulare minacce al casellante, ovvero declinare false generalità. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p.).