Art. 126 bis – Codice della strada – Patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30939/2018

In tema di violazioni del - Codice della strada regolate dal combinato disposto degli artt. 126-bis, comma 2, del - Codice della strada — nel testo successivo alla modifica di cui al d.l n. 262 del 2006, convertito con modif. dalla L. n. 286 del 2006 — e 180, comma 8, dello stesso codice, il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell’identità del guidatore, a fini di esonero dalla relativa responsabilità, deve essere «documentato» e tale ultimo aggettivo va interpretato teleologicamente in senso estensivo quale sinonimo di «provato», non necessariamente con prove di natura documentale, ma anche mediante l’acquisizione di prove costituende.

Ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, - Codice della strada, come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, ai fini dell’esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di «giustificato motivo» soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di «giustificato motivo», la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell’illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell’obbligo di comunicare l’identità del conducente in presenza di una infrazione).

Cass. civ. n. 15573/2015

Il provvedimento che ordini al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nell’ipotesi di azzeramento dei punti, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 6, cod. strada, si configura come atto dovuto, partecipando della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita del punteggio applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale, sicché la giurisdizione al riguardo appartiene al giudice ordinario atteso che avverso tale atto è proponibile la medesima opposizione di cui all’art. 7, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Cass. civ. n. 21272/2014

L’omessa comunicazione da parte del proprietario di un autoveicolo dei dati identificativi del conducente autore di una infrazione del - Codice della strada integra un illecito amministrativo, di cui risponde anche il cittadino straniero proprietario del mezzo che alleghi il difetto di comprensibilità della contestazione (nella specie, comunque tradotta nella lingua tedesca di appartenenza), trattandosi di ragione inidonea ad esimere dal dovere di collaborazione con l’autorità pubblica.

Cass. civ. n. 20974/2014

In caso di violazione al - Codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l’obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 13598/2014

In materia di infrazioni al - Codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell’individuazione del giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate sull’importo della sola sanzione pecuniaria.

Cass. civ. n. 1742/2013

Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione; tale sindacato tuttavia, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità; tuttavia, il verbale di contestazione della violazione di norme del - Codice della strada costituisce non un atto discrezionale, ma un accertamento, il quale è sottoposto al controllo giurisdizionale soltanto al fine di stabilire se sussistono le condotte attestate (sia nella loro materialità, sia nella loro riconducibilità ad una norma che le sanziona), a prescindere da ogni discrezionalità rispetto alla quale possa ammissibilmente configurarsi un’eccezione di sviamento di potere. (Nella specie, in base all’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso che denunciava la mancata motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di un vizio di eccesso di potere da parte dei verbalizzanti, in quanto animati dall’intento di infliggere al contravventore la decurtazione del maggior numero possibile di punti dalla patente di guida).

Cass. civ. n. 3940/2012

In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione o omissione, la violazione di diverse disposizioni del - Codice della strada, a ciascuna delle quali consegua la decurtazione dei punti dalla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall’art. 198, comma primo, di detto codice — che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, commina la sanzione per l’infrazione più grave, aumentata fino al triplo —, trattandosi di norma formulata esclusivamente con riferimento alla sanzione pecuniaria, e trova, invece, applicazione il diverso criterio, di cui all’art. 126-bis, comma 1-bis, del medesimo codice, del cumulo dei punti nella misura prevista per le singole violazioni, fermo restando il limite massimo dei quindici punti.

Cass. civ. n. 3936/2012

Nelle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del - Codice della strada, che comportino la previsione dell’applicazione accessoria della decurtazione dei punti, ex art. 126-bis c.d.s. — che deve essere necessariamente menzionata nel verbale di accertamento — il destinatario, può proporre opposizione dinanzi al giudice di pace ex art. 204-bis c.d.s., onde far valere anche vizi relativi alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Cass. civ. n. 2910/2012

L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al - Codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati.

Cons. Stato n. 5410/2011

Il provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente di guida, art. 126-bis, comma 6, - Codice della strada è atto vincolato che consegue al verificarsi del presupposto (perdita dei 20 punti) indicato dalla legge.

Cass. civ. n. 11185/2011

In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126-bis c.d.s., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 1 c.d.s.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento.

Cass. civ. n. 22042/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del - Codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione, l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo — l’inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell’art. 180 cod. strada, cui rinvia l’art. 126-bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 — il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell’autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.

Cons. Stato n. 5830/2009

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al - Codice della strada, il verbale di accertamento di un infrazione allo stesso, cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, non può dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, non contenendo, detto verbale, un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, dall’autorità centrale preposta all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida, all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta.

Cass. civ. n. 20611/2009

In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio, il soggetto che abbia noleggiato il veicolo — e che non risulti esserne stato alla guida — non è obbligato in solido con il trasgressore per le sanzioni accessorie della decurtazione dei punti patente (art. 126-bis d.lgs. n. 285 del 1992) e della sospensione della patente stessa, trattandosi di sanzioni a carattere personale (cfr. Corte cost., sentenza n. 27 del 2005), sicché, dalla circostanza di essere utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato) non può inferirsi, di perse, quella di aver condotto il veicolo medesimo.

Cass. civ. n. 12842/2009

In tema di violazioni alle norme del - Codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa. L’inosservanza di tale dovere di collaborazione è sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126-bis e 180 del - Codice della strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.

Cass. civ. n. 12270/2009

La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero la validità o l'efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ragione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare patente di guida, violi le prescrizioni di essa o del - Codice della strada, come allorché non osservi il divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. (Fattispecie relativa a sinistro stradale avvenuto nel 1993).

Cass. civ. n. 23999/2007

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al - Codice della strada, il verbale di accertamento di un infrazione al - Codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto de quo, in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell’art. 126-bis - Codice della strada, come modificato dall’art. 44 del d.l. n. 262 del 2006 convertito con modifiche dalla legge n. 286 del 2006, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta.