Art. 126 – Codice della strada – Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.

8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili..

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1789/2008

In tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali ab origine, l’adozione del principio di irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne consegue che l’abrogazione della norma che prevede il fermo del veicolo, come sanzione accessoria per chi guida con patente scaduta, avvenuta in epoca successiva a quella della commessa infrazione, non ha effetto retroattivo, a nulla rilevando che la disciplina più favorevole sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione impugnata.

Cass. civ. n. 14999/2006

A seguito delle modifiche introdotte con l’art. 19, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 all’art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in caso di circolazione con patente scaduta può essere disposta anche nei confronti del proprietario che nel l’affida re la propria autovettura ad altri, non si sia preventivamente accertato che l’affidatario fosse titolare di patente valida.

Cass. civ. n. 12399/2006

L’art. 126, comma 7, cod. strad., nel testo modificato dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 507 del 1999, dopo aver stabilito la sanzione pecuniaria per chi guida con patente la cui validità sia scaduta, dispone che alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente di guida e del fermo del veicolo per un periodo di tre mesi. Esse conseguono quindi di diritto all’applicazione della sanzione pecuniaria, e la estinzione di questa per intervenuto pagamento non comporta alcun effetto sulla permanenza in vigore di quelle, come precisato anche dalla giurisprudenza costituzionale (ord. n. 33 del 2001).

Come già affermato dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 33 del 2001, è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del - Codice della strada, come modificato dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. n. 507 del 1999, nella parte in cui ha introdotto la sanzione accessoria, per chi si ponga alla guida di un autoveicolo con patente scaduta, del fermo dello stesso per due mesi, sotto il profilo che detta disposizione si porrebbe in contraddizione con la legge n. 205 del 1999 — con la quale il Governo era stato delegato a procedere alla depenalizzazione dei reati minori e alla modifica del sistema penale e tributario — che, all’art. 5, lettera d), ha stabilito che, in caso di guida con patente scaduta, sia disposto il sequestro del veicolo fino a tre mesi, misura a carattere cautelare e non già sanzionatorio, come il fermo. Infatti, nella introduzione di tale seconda misura, il legislatore delegato non si è discostato dal sistema generale delle sanzioni accessorie del - Codice della strada e dei principi e criteri direttivi fissati dalla predetta legge delega, che, nella citata disposizione, ha adoperato il termine «sequestro» in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la perdita di disponibilità del veicolo.

Cass. civ. n. 15322/2005

In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell’autoveicolo guidato con patente scaduta è prevista dall’art. 126, comma settimo, del - Codice della strada indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (od utilizzatore); circostanza alla quale — d’altronde — l’art. 214, comma primo bis, del medesimo codice, attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario.

Cass. civ. n. 8824/1995

In tema di assicurazione della R.C.A. la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il contraente sia munito di valida patente implica l'inoperatività della garanzia stessa, in ipotesi di patente di guida scaduta, dal momento che questa non abilita alla guida, pur se il conducente abbia ancora i prescritti requisiti fisici e psichici, fino a quando non sia confermata.