Art. 89 – Codice della strada – Servizio di linea per trasporto di cose
Fonti > Codice della strada > Titolo III - Dei veicoli > Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi > Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.