Art. 88 – Codice della strada – Servizio di trasporto di cose per conto terzi

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23082/2009

L’art. 88, comma 3, del - Codice della strada punisce, con le sanzioni previste dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, due diverse fattispecie di illecito: quella di chi adibisce al trasporto di cose per conto terzi un veicolo non destinato a tale uso, e quella di chi viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione del veicolo; ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 del d.lgs. 14 marzo 1998, n. 85 — che contiene una generale autorizzazione all’esercizio di attività di autotrasportatore per conto terzi in favore delle imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori — la sanzione di cui al citato art. 88, comma 3, continua ad essere applicabile nei confronti di chi trasporti sul veicolo materiali oggettivamente incompatibili con le caratteristiche del medesimo o non previsti nella carta di circolazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa a seguito dell’accertamento che su un autocarro destinato al trasporto di macchine operatrici venivano trasportati, invece, tubi di cemento).

Cass. pen. n. 4904/1999

La disposizione dell’art. 88, comma 2, parte seconda, del nuovo - Codice della strada, che ha stabilito che le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t., non determina, in relazione al delitto di trasporto senza autorizzazione di cui all’art. 46 L. cit., un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, neanche sotto il profilo di successione di norme extrapenali integratrici, in quanto le disposizioni penali che prevedono come elemento costitutivo non una particolare qualità del soggetto attivo, bensì la mancanza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione, licenza o consimile, non hanno bisogno di alcuna integrazione riguardo al significato e alla portata del suddetto elemento, giacché l’attività è lecita se esiste il permesso di svolgerla, illecita in caso contrario, a nulla rilevando, sotto questo profilo, le modificazioni che intervengano all’interno o sulle condizioni dei provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca o recupero delle autorizzazioni medesime.