10 Gen Art. 1080 — Presa d’acqua continua
Il diritto alla presa d’acqua continua si può esercitare in ogni istante [ 1084 ss. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2949/2016
Ai fini della costituzione della servitù di presa d’acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l’originario unico proprietario abbia impresso un’oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante.
Cass. civ. n. 14654/2007
In tema di servitù di presa d’acqua, deve ritenersi predicabile, ai sensi dell’art. 1062 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia tutte le volte in cui l’originario unico proprietario, imprimendo una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, abbia collocato in quello servente delle tubazioni per la conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dai pozzi ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo.
Cass. civ. n. 1315/2003
La servitù di presa d’acqua può avere ad oggetto materiale l’acqua fornita da un ente pubblico al fondo servente, donde viene prelevata a favore del fondo dominante, atteso che l’acqua fornita da tale ente al titolare del fondo servente, nel momento in cui è immessa nella condotta di tale fondo, non è più da considerarsi pubblica, ma privata, e che nel nostro ordinamento non è richiesto il requisito, posto dal diritto romano, che l’acqua – oggetto della presa – sia «viva», ossia legata in perpetuo ad una «porzione del fondo». Infatti, la derivazione d’acqua può essere eseguita anche da un serbatoio, da un canale o da una condotta.
Cass. civ. n. 7475/1995
La servitù di presa d’acqua, alla quale si riferisce l’art. 1080 c.c., ha per contenuto le facoltà di prelevare o derivare, mediante manufatti, l’acqua esistente nel fondo servente per condurla, in una determinata quantità, nel fondo dominante.
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