10 Gen Art. 1058 — Modi di costituzione
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2853/2016
I modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell’altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale; del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l’esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l’estensione a terzi di effetti inesistenti.
Cass. civ. n. 17044/2015
Al fine della valida costituzione negoziale di una servitù, non è necessaria l’indicazione espressa del fondo dominante, di quello servente e delle modalità dell’assoggettamento di questo al primo, ma è sufficiente che tutti tali elementi siano con certezza ricavabili, mediante i consueti strumenti ermeneutici, dal contenuto dell’atto e non solo alcuni di essi, quale la mera costituzione di un vincolo a carico di un fondo e l’indicazione dell'”utilitas” a vantaggio di un altro. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che una clausola negoziale, che preveda l’obbligo a carico di una parte di destinare una porzione di terreno confinante con la proprietà vicina alla creazione di una strada, non può essere considerata “ex se” costitutiva di una servitù di passaggio, integrando semmai il meccanismo tipico della creazione di una strada vicinale privata “ex agris collatis”).
Cass. civ. n. 18349/2012
Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l’utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell’estensione e delle modalità di esercizio in relazione all’ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via.
Cass. civ. n. 4241/2010
Ai fini della costituzione negoziale di una servitù coattiva non è sufficiente la mera sussistenza dell’esigenza tutelata dalla legge con l’imposizione della servitù, ma è necessario che dal negozio risulti l’intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone, in mancanza, la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il suo contenuto corrisponda a quello di una servitù coattiva.
Cass. civ. n. 17121/2006
Le servitù prediali volontarie non costituiscono un numerus clausus potendo avere ad oggetto qualsiasi utilità, purché volta a vantaggio del tondo dominante, appartenente a proprietario diverso da quello del fondo servente.
Cass. civ. n. 1328/2004
Nel caso di costituzione negoziale di una servitù prediale l’esistenza e il contenuto del diritto devono essere specificamente indicati nel titolo con cui viene costituita a carico del fondo servente la relativa servitù.
Cass. civ. n. 9741/2002
Poiché i modi di costituzione della servitù sono atipici, nel caso di costituzione negoziale delle servitù, pur non essendo necessario l’uso di formule specifiche, è necessario che risultino senza incertezze o siano determinabili in base a prefigurati elementi oggettivi, gli estremi idonei a dimostrare il reale intento delle parti, quali l’indicazione del fondo dominante e di quello servente, il peso e l’utilità costituenti il contenuto della servitù e la determinazione dell’estensione e delle modalità di esercizio della stessa.
Cass. civ. n. 5699/2001
Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è sufficiente una clausola di stile secondo cui la «vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze», essendo indispensabile l’estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest’ultimo, estensione).
Cass. civ. n. 11674/2000
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale se è vero che non è richiesto l’uso di formule sacramentali, è pur vero che occorre che dalla clausola contrattuale siano determinabili con certezza, oltre che il fondo servente ed il fondo dominante, l’oggetto in cui consiste l’assoggettamento di quello all’utilità dell’altro; sono a tal fine inefficaci quelle clausole che facciano generico riferimento a stati di fatto preesistenti.
Cass. civ. n. 1516/2000
L’esigenza che nell’atto costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell’atto e siano quindi determinabili attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente, ed il contenuto dell’assoggettamento di quest’ultimo all’utilità del primo. Tale attività interpretativa, concretandosi in un’indagine sull’effettiva volontà dei contraenti in ordine all’eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica.
Cass. civ. n. 10159/1999
Per la costituzione di una servitù convenzionale — nella specie di passaggio, a carico di un fondo in comproprietà e a vantaggio di altro di proprietà esclusiva — pur non essendo necessarie formule sacramentali, non è sufficiente il mero riconoscimento dell’uso a cui è convenzionalmente adibita la parte comune di un fondo, ma è invece necessario che il titolo specifichi i fondi interessati, le modalità di esercizio, l’estensione della servitù e le caratteristiche di essa, al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto reale, non personale.
Cass. civ. n. 4105/1996
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale, ancorché non sia indispensabile l’uso di formule sacramentali, è necessario che la volontà di costituire la servitù risulti dal contratto in modo chiaro e specifico. Pertanto, è da escludere che la volontà di costituire una servitù di vedute e sporti a favore di un costruendo fabbricato possa desumersi esclusivamente dalla clausola di mero richiamo delle limitazioni e servitù gravanti sul bene compravenduto, non essendo tale richiamo di per sé idoneo a creare nuovi rapporti di natura reale.
Cass. civ. n. 12551/1992
I modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicché il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell’altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale; del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l’esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l’estensione a terzi di effetti inesistenti.
Cass. civ. n. 5123/1990
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, ma basta che dall’atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso odi una limitazione sopra un altro fondo appartenente a diverso proprietario. È però necessario che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti inequivocabilmente, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. Pertanto è da escludere che la volontà di costituire una servitù per l’utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi puramente e semplicemente dalle dichiarazioni sottoscritte da parte dei proprietari di un fondo nell’istanza rivolta al rilascio della concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni di per sé a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori.
Cass. civ. n. 528/1985
Ai fini della costituzione di una servitù prediale non è indispensabile la specifica indicazione nel titolo della volontà delle parti di costituire la servitù, né dei fondi dominante e servente, né della misura del peso e della specifica funzione dell’utilità, essendo sufficiente che dalla ubicazione dei fondi, dalla natura e destinazione degli stessi e da ogni altro utile elemento possa desumersi con certezza la costituzione della servitù e l’individuazione dei fondi da questa interessati.
Cass. civ. n. 1027/1984
Quando la servitù sia costituita mediante titolo, questa deve contenere tutti gli elementi atti ad individuarla, oltre che con l’indicazione dei fondi, anche con la specificazione del peso imposto e della sua estensione, tenendosi al riguardo presente che il concetto di utilitas, quale requisito essenziale della servitù, è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi nel godimento di questo, sicché la maggiore o minore ampiezza del contenuto della servitù non intacca la sussistenza del suddetto requisito, il quale sussiste sempre che il particolare vantaggio previsto e disciplinato dalle parti, in rapporto all’obiettiva situazione dei fondi interessati, sia raggiungibile.
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