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Art. 1056 — Passaggio di condutture elettriche

Art. 1056 — Passaggio di condutture elettriche

Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia [ 714-717bis cod. nav. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20985/2012

L’art. 121 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in forza del quale la servitù di elettrodotto conferisce all’utente la facoltà di infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei sui muri esterni, rimanendo tale facoltà di appoggio assoggettata a limiti e condizioni, deve interpretarsi nel senso che non sia comunque consentita la costituzione di una servitù di elettrodotto gravante sui locali all’interno delle proprietà private.

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Cass. civ. n. 3403/2003

Qualora l’occupazione temporanea e d’urgenza di un fondo per l’installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l’irreversibile trasformazione dell’immobile con la sua definitiva destinazione all’opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell’ente occupante, che ha proceduto all’ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell’occupazione acquisitiva.

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Cass. civ. n. 2078/1974

Titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell’energia. La servitù di elettrodotto non presuppone necessariamente la necessità di assolvere un’esigenza di carattere continuo e sicuramente perenne, per cui può ben essere costituita per assicurare ad un fondo la fornitura di energia elettrica per un determinato periodo stagionale.

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