10 Gen Art. 1033 — Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali [ 1034 ss. ].
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 14384/2010
In tema di servitù prediali, la titolarità del diritto di servitù di acquedotto o di scarico sul fondo altrui comporta la proprietà delle opere realizzate per l’esercizio del diritto stesso, soprattutto qualora non risulti diversamente dal titolo e dalla servitù non tragga alcun vantaggio il proprietario dei fondo servente.
Cass. civ. n. 16234/2006
Il titolare del diritto di servitù coattiva di acquedotto, ai sensi dell’art. 1033 c.c., ha diritto di mantenere le opere necessarie al relativo esercizio fin quando sussiste, per il proprio fondo, il requisito della utilitas la quale, nel caso in cui la servitù sia posta a favore di una costruzione, viene meno se si sia accertato che essa è stata eseguita in violazione di un divieto assoluto di edificare.
Cass. civ. n. 8815/2003
La titolarità della servitù attiva di acquedotto postula la proprietà degli impianti e della rete di distribuzione dell’acqua, sicché tale ius in re aliena non è configurabile sulla base dell’utenza del servizio di fornitura idrica.
Cass. civ. n. 3055/1995
L’art. 1033 comma secondo c.c., che esonera le case, i giardini e le aie ad esse attinenti dalla servitù di acquedotto, si riferisce solo alle servitù coattive e non può essere invocato, quindi, per negare una servitù volontaria o, addirittura, la tutela, in sede possessoria, dell’esercizio di fatto del potere corrispondente.
Cass. civ. n. 3625/1981
Il passaggio coattivo di acqua, previsto dall’art. 1033 c.c., ben può essere richiesto in perpetuo — e cioè per un tempo indeterminato — qualora, sulla scorta di una concessione soggetta a rinnovazione tacita ad ogni successiva scadenza, sia incerta, ma presumibilmente non breve, la futura durata della disponibilità dell’acqua; fermo, in tal caso, il principio che, venuta meno siffatta disponibilità, anche il peso per il fondo coattivamente assoggettato debba venire a cessare. Ed è compito del giudice del merito — il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione — valutare, in relazione alle peculiari, concrete circostanze, se ricorre il suddetto requisito. La nozione di «acque d’ogni specie», posta dall’art. 1033 c.c. in tema di servitù di passaggio coattivo, prescinde dal grado di impurità delle acque stesse e dalla presenza di sostanze recate allo stato di sospensione, includendovi anche quelle luride per la presenza di rifiuti, purché questi ultimi non siano di tale entità da far escludere che si tratti di scarico di acqua.
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