10 Gen Art. 1025 — Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione
Posted at 20:32h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo V – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione > Capo II – Dell’uso e dell’abitazione
Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie [ 1004 ] e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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