10 Gen Art. 1024 — Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17643/2013
Il contratto in forza del quale il concessionario per l’occupazione di un’area demaniale e dello spazio d’acqua antistante ceda ad un terzo l’utilizzazione esclusiva, per un certo periodo di tempo e per un determinato corrispettivo, di un posto barca di un pontile compreso nella concessione, configura un contratto di ormeggio e non costituisce un diritto d’uso, con conseguente inapplicabilità del divieto di cessione di cui all’art. 1024 c.c..
Cass. civ. n. 3565/1989
Il divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione, sancita dall’art. 1024 c.c., non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra il proprietario (costituente) e l’usuario, senza che la stessa possa desumersi, implicitamente, per il solo fatto che quest’ultimo, violando la norma, ceda il suo diritto a terzi.
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