Art. 956 – Codice civile – Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo [952 comma 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4072/2008
In tema di diritti di superficie, la proprietà separata del cosiddetto soprassuolo arboreo, se sorta nella vigenza del codice civile del 1865 (nella specie piante di ulivo distribuite in due piccoli gruppi con altra pianta distanziata), non può che essere limitata alle piantagioni esistenti al momento della costituzione del relativo diritto, e non investe l'intera estensione del fondo con esclusione del diritto di piantare, ove non espressamente previsto, nuovi alberi, fatta eccezione che questi fossero cresciuti per germinazione spontanea da quelli preesistenti.
In tema di superficie, dedotta in giudizio la illegittimità delle opere edilizie realizzate su di un fondo gravato da proprietà separata del soprassuolo arboreo - sorta nella vigenza del cod. civ. del 1865 -, è legittimo il risarcimento dei danni soltanto per equivalente, ove non sia stata accertata violazione delle norme sulle distanze legali tra le due proprietà ed essendo il danno ricollegabile alle sole modalità con le quali siano state realizzate le costruzioni (nella fattispecie, relativa alla costruzione innalzata su di un tratto del terreno non soggetto al diritto di soprassuolo del superficiario, la S.C. ha rigettato il ricorso di questo, secondo cui, accertato che quella era fonte di danno per la piantagione, se ne sarebbe dovuto ordinare la demolizione). (Rigetta, App. Catanzaro, 23 Ottobre 2002).
Corte cost. n. 598/1988
è manifestamente inamissibile, in quanto implica scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 c. c., nella parte in cui non prevede il divieto di proprietà separata delle piantagioni anche in relazione a situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'attuale codice civile, in riferimento agli art. 41 e 42 cost.