10 Gen Art. 955 — Costruzioni al disotto del suolo
Posted at 20:51h
in Codice civile
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3220/1999
La concessione del diritto di costruire e mantenere dei garage, come diritto di superficie al di sotto del cortile comune di un edificio in condominio, richiede a norma dell’art. 955 c.c. l’espressa volontà delle parti nella prescritta forma scritta.
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