Art. 955 – Codice civile – Costruzioni al disotto del suolo

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 3220/1999

La concessione del diritto di costruire e mantenere dei garage, come diritto di superficie al di sotto del cortile comune di un edificio in condominio, richiede a norma dell'art. 955 c.c. l'espressa volontà delle parti nella prescritta forma scritta.