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Art. 871 — Norme di edilizia e di ornato pubblico

Art. 871 — Norme di edilizia e di ornato pubblico

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24769/2008

Le norme che tutelano interessi pubblicistici sono per ciò stesso imperative ed inderogabili non solo nei rapporti tra P.A. e privato ma anche nei rapporti tra privati; pertanto, i vincoli posti dalle disposizioni urbanistiche – e tali sono quelle previste sia da leggi speciali che da regolamenti edilizi comunali e da piani regolatori, le cui prescrizioni hanno natura normativa – assumono rilievo anche nei rapporti tra privati, incidendo sul contenuto del diritto di proprietà, sugli atti di disposizione del bene e sulla responsabilità extra-contrattuale.

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