14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4657 del 28 febbraio 2018
Testo massima n. 1
Le deroghe alle distanze tra costruzioni, applicabili – solo se espressamente previste dagli strumenti urbanistici – ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale, non trovano applicazione ove l’unità strutturale della costruzione “secondaria” con quella “principale” impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall’uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la possibilità di configurare come accessorio, onde applicare la deroga alle disciplina sulle distante prevista dall’art. 7 delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Codropio, un vano realizzato in ampliamento di un preesistente fabbricato ].
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