Art. 839 – Codice civile – Beni di interesse storico e artistico

Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico [Cost. 9 comma 2] sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13779/2007

In tema di vendita di cose di interesse artistico e storico, il provvedimento con il quale l'amministrazione esercita il diritto di prelazione segna il passaggio allo Stato della proprietà del bene (artt. 32 terzo comma della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 65 secondo comma del r.d. 30 gennaio 1913 n. 363 - applicabili "ratione temporis"), mentre il pagamento del prezzo in favore dell'avente diritto non integra condizione o requisito di detto trasferimento, salva restando, ove l'amministrazione medesima non provveda nei modi e nei termini all'uopo prescritti, la sua responsabilità quale debitrice inadempiente. (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 Aprile 2002).