10 Gen Art. 829 — Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimoniodello Stato [ 826, 827 ] dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4827/2016
La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione; il relativo accertamento da parte del giudice di merito è – ove immune da vizi logici e giuridici – incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una “trazzera” di Sicilia, per non essere stata la stessa mai destinata al passaggio degli armenti, come evincibile dalla mancata rilevazione, sui luoghi di causa, di tracce della sede trazzerale).
Cass. civ. n. 12555/2013
In caso di provvedimento amministrativo costitutivo della natura demaniale di un bene, lo stesso è sufficiente a determinare la inesistenza o il superamento di ogni controversia sul carattere non più pubblico dei terreni, quando il decreto amministrativo che “sdemanializza” un’area ha natura solo dichiarativa, come accade di regola per il demanio idrico, lacuale e fluviale, e lo stesso può ritenersi legittimo e incontestabile solo se i fatti su cui si fonda siano veri, potendosi, dal loro travisamento, dedurre l’illegittimità dell’atto stesso, che è quindi invalido e da disapplicare. (Nella specie la S.C. ha enunciato il principio rilevando che la sdemanializzazione del terreno vicino al fiume Tanaro era intervenuta per evento naturale accertato dall’amministrazione nel 1966 e l’intervento dell’uomo successivo si era verificato solo dopo che le aree avevano perso il loro carattere pubblico e demaniale).
Cass. civ. n. 17387/2004
La sdemanializzazione d’una strada può anche verificarsi senza l’adempimento delle formalità previste dalla legge in materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico. Né il disuso da tempo immemorabile o l’inerzia dell’ente proprietario possono essere invocati come elementi indiziari dell’intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, dei bene demaniale all’uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.
Cass. civ. n. 11101/2002
La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso l’esistenza di simili atti e fatti in una fattispecie nella quale le opere antropiche – consistenti nella costruzione di un collettore fognario e nella realizzazione di una strada -, determinanti la trasformazione per innalzamento dell’altezza di quota di un terreno costituente l’alveo naturale di un lago, erano avvenute senza il consenso, espresso o tacito, delle Amministrazioni interessate).
Cass. civ. n. 3451/1996
La sdemanializzazione di un bene, con la conseguenziale configurabilità di un possesso da parte del privato ad usucapionem, può verificarsi tacitamente, in carenza di un formale atto di declassificazione, solo in presenza di comportamenti positivi della pubblica amministrazione, inequivocabilmente rivolti alla dismissione del bene stesso alla sfera del demanio ed al suo passaggio al patrimonio disponibile. A tal fine la «omissione di contestazioni» da parte della pubblica amministrazione non può ritenersi, di per sé, atto univoco e concludente, incompatibile con la volontà di conservare la destinazione del bene dell’uso pubblico, risolvendosi in semplice inerzia degli organi competenti.
Cass. civ. n. 2635/1993
La sdemanializzazione di un bene può essere anche tacita, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, purché risulti da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell’amministrazione di conservarne la destinazione all’uso pubblico, e da circostanze tali da rendere non configurabile un’ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene; la relativa indagine è rimessa al giudice del merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che, affermando che la prospettata sdemanializzazione tacita di una linea ferroviaria non poteva derivare dalla semplice inutilizzazione della strada ferrata, non aveva adeguatamente tenuto conto del dato significativo risultante dal provvedimento di definitiva soppressione e di smantellamento della linea medesima).
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