Art. 828 – Codice civile – Condizione giuridica dei beni patrimoniali

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni [826] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice [11].

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile [826] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano [830, 1145].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 36907/2022

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.

Cass. civ. n. 17308/2020

Le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c.. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, relativamente ad alcuni terreni entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 35 cit., siccome espropriati ed inclusi in un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale economico o popolare, ne aveva escluso la declassificazione per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale e, conseguentemente, l'usucapiblità).

Cass. civ. n. 3773/2016

L'art. 2, comma 85, della legge n. 662 del 1996 - nel disporre che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art 828 c.c. - impone direttamente un vincolo di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi dell'art. 2740, comma 2, c.c., occorrendo al fine dell'insorgenza del vincolo soltanto l'iscrizione nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, senza che sia impressa alcuna specifica destinazione.

Cass. civ. n. 5158/2006

I beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, in quanto assoggettati alle comuni regole di diritto privato, sono usucapibili e, perciò, tale forma di acquisto può essere riconosciuta in favore di privati che si siano pubblicamente impossessati di essi, occupandoli, per sopperire alle loro esigenze abitative in seguito ad eventi bellici (nella fattispecie, fin dal 1946), comportandosi "uti domini", provvedendo ad installarvi gli impianti di cui erano privi, ad effettuare le opere necessarie a renderli abitabili, senza che la P.A. abbia manifestato in proposito alcuna opposizione per un periodo continuativo di circa cinquanta anni (di gran lunga superiore a quello necessario ad usucapire), con la conseguenza che il potere di fatto dagli stessi esercitato corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (presumendosi l' "animus possidendi", indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o dalla conoscenza del diritto altrui) non può considerarsi viziato per contrasto con la volontà della P.A., dal momento che il comportamento accondiscendente della stessa Amministrazione, tenuto durante tutto il lungo periodo trascorso del possesso esercitato, in relazione ad un bene del suo patrimonio disponibile, è idoneo a dimostrare, per "facta concludentia", la volontà di non opporsi all'altrui possesso.

Cass. civ. n. 1694/2006

La norma dell'art. 25, terzo comma, della legge n. 513 del 1977, là dove impone agli istituti autonomi per le case popolari di destinare le somme ad essi dovute per canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al netto delle spese di cui all'art. 19, lettere b) e c) del d.P.R. n. 1035 del 1972, alle finalità indicate dalle lettere da a) ad e), non costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità di tali somme, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell'insorgenza di tale vincolo la concreta individuazione da parte dell'ente delle somme e la specifica e concreta destinazione di esse ad una (o più) delle particolari finalità fra quelle rientranti nelle lettere da a) a e) citate. (Cassa con rinvio, App. Bari, 7 Giugno 2001).