10 Gen Art. 2946 — Prescrizione ordinaria
Posted at 20:37h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo V – Della prescrizione e della decadenza > Capo I – Della prescrizione > Sezione IV – Del termine della prescrizione
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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