10 Gen Art. 2930 — Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Posted at 20:38h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo IV – Della tutela giurisdizionale dei diritti > Capo II – Dell’esecuzione forzata > Sezione II – Dell’esecuzione forzata in forma specifica
Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [ 605 c.p.c. ss. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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