10 Gen Art. 2910 — Oggetto dell’espropriazione
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [ 474 c.p.c. ss. ].
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [ 2858, 2868 ] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore [ 2901, 2905; 602 c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10284/2009
La regola generale dell’assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Conseguentemente, per la realizzazione di crediti di terzi verso la P.A., non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell’ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l’ente e il contribuente.
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