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Art. 2882 — Formalità per la cancellazione

Art. 2882 — Formalità per la cancellazione

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.

Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7236/2006

La richiesta di cancellazione dell’ipoteca da parte del creditore. in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell’ipoteca del fideiussore, configura un’ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale — per la sua sussistenza in concreto. — presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l’insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile. Pertanto, trattandosi dell’accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall’ordinamento per l’ammissibilità della prova testimoniale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto l’impugnata sentenza — ritenuta, ancorché con la correzione risultante dal principio affermato, immune dalle violazioni dedotte —, con la quale si era provveduto al rigetto della domanda formulata dal fideiussore nei confronti della banca creditrice strutturato sull’accertamento, risultato negativo, dell’imputabilità alla creditrice dell’impossibilità di effettuare la surrogazione da parte del fideiussore e sull’irrilevanza sia della mancata annotazione sia della forma scritta del consenso del fideiussore stesso alla cancellazione dell’ipoteca).

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Cass. civ. n. 4793/2001

In tema di cancellazione di ipoteca, la circostanza che la relativa iscrizione risulti nulla per incertezza od errore sulla persona del debitore (nella specie, iscrizione ipotecaria compiuta sulla base di decreto ingiuntivo erroneamente emesso nei confronti di società omonima, avente, peraltro, sede diversa) non esclude il diritto del proprietario dell’immobile a chiedere la cancellazione stessa indipendentemente dalla validità dell’iscrizione, sol che questa presenti elementi che possano ingenerare il dubbio che un’ipoteca comunque esista.

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Cass. civ. n. 10893/1999

A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell’art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c.), alla cancellazione dell’iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all’istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell’immobile assoggettato al vincolo reale).

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Cass. civ. n. 10682/1998

La cancellazione dell’ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e — quindi — in primo luogo, dall’attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti l’art. 2882 c.c. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l’assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all’istanza di cancellazione.

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Cass. civ. n. 3387/1995

Qualora il creditore assistito da ipoteca su immobile del debitore, pur essendo stato soddisfatto dal fideiussore, mantenga la qualità d’intestatario dell’iscrizione ipotecaria, per non avere detto fideiussore esercitato la facoltà di variare a suo nome tale iscrizione (con l’annotazione a margine prevista dall’art. 2843 c.c.), il fideiussore medesimo, anche se non può opporre la garanzia reale nei confronti dei terzi, ha la veste di successore nella garanzia stessa nel rapporto con l’obbligato, ai sensi degli artt. 1203 e 1949 c.c., e, quindi, legittimamente subordina al proprio consenso la possibilità di detto obbligato di reclamare dal creditore la cancellazione dell’ipoteca.

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Cass. civ. n. 2845/1983

L’impegno assunto dal venditore di autoveicolo, in ordine alla liberazione del bene da precedente garanzia ipotecaria in favore di un terzo, resta inadempiuto per effetto della mancata cancellazione dell’iscrizione, mentre è inopponibile al compratore, in quanto investe un rapporto “inter alios”, la circostanza che quel terzo non abbia consentito alla cancellazione nonostante l’estinzione del suo credito.

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