10 Gen Art. 2868 — Beneficio di escussione
Posted at 20:57h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo IV – Delle ipoteche > Sezione VIII – Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
Chi ha costituito un’ipoteca a garanzia del debito altrui [ 2808 2 ] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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