Art. 2865 – Codice civile – Frutti dovuti dal terzo

I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [555, 604 c.p.c.].

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche [2889; 792 c.p.c] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'articolo 2890.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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