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Art. 2745 — Fondamento del privilegio

Art. 2745 — Fondamento del privilegio

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito . La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [ 2762, 2827 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17396/2005

Le norme del c.c. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e quindi di estendere la regula juris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati.

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Cass. civ. n. 4082/1988

L’indicazione del grado di uno dei privilegi generali sui beni mobili, di cui agli artt. 2751 ss. c.c., non fa parte del petitum della domanda diretta al riconoscimento del relativo credito, essendo l’ordine dei privilegi sottratto all’iniziativa del creditore perché tassativamente stabilito dalla legge in correlazione alla causa del credito. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, in relazione agli stessi fatti, è ammessa anche in grado d’appello una diversa qualificazione del credito, ancorché vi si ricolleghi una collocazione in via privilegiata diversa da quella indicata nella domanda di ammissione al passivo.

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Cass. civ. n. 1432/1983

Il privilegio è un accessorio del credito che la legge accorda a determinati creditori «in considerazione della causa del credito» stesso, onde, in caso di estinzione del diritto del creditore, il privilegio, sia esso generale o speciale, si estingue a sua volta.

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Cass. civ. n. 2957/1973

Il privilegio, come diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito, (art. 2745 c.c.), non comporta alcuna deroga al principio generale dettato dall’art. 2740 c.c. Secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In conseguenza il creditore, pur essendo assistito da particolari garanzie stabilite con il privilegio, non è affatto impedito dal soddisfare le sue ragioni procedendo a esecuzione su un qualunque altro bene dell’obbligato.

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