10 Gen Art. 2727 — Nozione
Posted at 20:42h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo II – Delle prove > Capo IV – Delle presunzioni
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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