10 Gen Art. 2721 — Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58 [ 233 disp. att.; 244 c.p.c. ss. ].
Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5417/2014
Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall’art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l’intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale.
Cass. civ. n. 3959/2012
I limiti di valore sanciti dall’art. 2721 c.c., riguardo all’ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio; in questo caso, la relativa nullità, essendo rimasta sanata, non può essere eccepita per la prima volta in sede di appello, neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, e, a maggior ragione, non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 11889/2007
L’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. Costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.
Cass. civ. n. 11926/2004
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice — secondo un potere discrezionale esercitabile anche d’ufficio, ex art. 421 c.p.c. — ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli ara. 2721, 2722, 2723 c.c., nonché, in tema di simulazione, dall’art. 1417 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 12111/2003
In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall’art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell’istanza di prova, trattandosi di mantenere quest’ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.
Cass. civ. n. 10989/2003
I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti c.c. concernono il “contratto”nell’accezione tecnica precisata dall’art. 1321 c.c., e pertanto, all’infuori delle ipotesi espressamente previste dall’art. 2726 c.c. del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale — come il riconoscimento del debito e il pagamento — in forza della disposizione dell’art. 1324 c.c., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.
Cass. civ. n. 144/2002
Mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, eccettuata l’ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d’ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem (nella specie, transazione), l’inammissibilità della prova testimoniale non attiene all’ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d’ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.
Cass. civ. n. 566/2001
I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, cosi come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne invochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.
Cass. civ. n. 4690/1999
In tema di prova testimoniale dei contratti, il principio per cui le nullità riguardanti l’ammissione e l’espletamento della prova in violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. hanno carattere relativo, onde non essendo rilevabili d’ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione (art. 157 c.p.c.), trova deroga soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova, ma per l’esistenza stessa del contratto.
Cass. civ. n. 10442/1994
L’art. 2721 c.c., a norma del quale la prova per testimoni non è ammessa (di regola) quando il valore della causa ecceda le lire 5.000, si riferisce ai contratti (ed agli altri atti negoziali indicati dall’art. 2726 c.c.) e non esclude, quindi, l’ammissibilità della prova per testi sulla dazione senza causa.
Cass. civ. n. 4210/1992
In caso di mancata ammissione della prova testimoniale di un pagamento eccedente il valore di lire cinquemila, ai sensi dell’art. 2721 c.c., richiamato dal successivo art. 2726, la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare a tale limite, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma del citato art. 2721 (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l’onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell’ammissibilità del mezzo istruttorio.
Cass. civ. n. 629/1977
L’inosservanza delle norme che concernono le limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti c.c. all’ammissibilità della prova testimoniale non può essere rilevata d’ufficio, né eccepita dalla parte interessata dopo l’espletamento della detta prova, e tanto meno per la prima volta in Cassazione, giacché, non essendo tali norme fondate su ragioni d’ordine pubblico, la prova stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo quando sia stata eseguita senza opposizione dell’interessato.
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