10 Gen Art. 2699 — Atto pubblico
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo II – Delle prove > Capo II – Della prova documentale > Sezione I – Dell’atto pubblico
L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato [ 2714 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]