10 Gen Art. 2698 — Patti relativi all’onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1070/1994
Quando le parti di un contratto, nell’ambito dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e al fine di prevenire contestazioni, convengono che una determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato, non è ammesso il ricorso a prove diverse – testimoniali o presuntive – che non siano equipollenti a quella pattuita.
Cass. civ. n. 6208/1991
Quando le parti di un rapporto obbligatorio convengano che un terzo — indicato da entrambe o solo da una di esse — accerti il dovuto (nella specie, a titolo di sconto a carico delle case farmaceutiche sui medicinali destinati agli enti mutualistici, ex art. 4 della L. 4 agosto 1955, n. 692) e che questo divenga definitivo se non contestato dalla parte creditrice, non si determina un’inversione dell’onere della prova, la cui pattuizione è proibita dall’art. 2698 c.c., ma si prevede un meccanismo attraverso il quale la mancata contestazione del creditore rende il credito definitivo anche nei confronti del debitore, con la conseguenza che questo non può più provare che il dovuto sia minore di quello accertato dal terzo.
Cass. civ. n. 3167/1988
L’inversione dell’onere della prova — in mancanza di apposito patto ex art. 2698 c.c. — può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte, cui non spetta il relativo onere, deduca od anche offra la prova, ed occorre invece l’inequivoca manifestazione di volontà della medesima di rinunciare ai benefici ed ai vantaggi, che le derivano dal principio che regola l’onere della prova, e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta ed offerta.
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