10 Gen Art. 2670 — Spese della trascrizione
Posted at 20:33h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo I – Della trascrizione > Capo I – Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l’interessato [ 1475 ].
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato [ 1314 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]