10 Gen Art. 750 — Collazione di mobili
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La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito [ 1992 ss. c.c. ] quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione [ 556 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 12522/2015
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa (che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né dei principi del giusto processo (stante l’intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti – tra cui quelli che dispongono l’archiviazione – sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello “rebus sic stantibus”), né del principio di uguaglianza (in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali).
Cass. civ. n. 20258/2014
La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell’art. 750 cod. civ., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione.
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